SPIRITO CREATORE 

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APPENDICI

D - SCHEMA DI STATUTO. CONSULTA REGIONALE PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI



D1. Denominazione e sede

La Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici, costituita dalla Conferenza episcopale..., ai sensi dell'art. ... dello statuto della Regione ecclesiastica, è organo di consulenza della Conferenza medesima.
La sede della Consulta è in...


D2. Finalità

La Consulta ha come specifica finalità di favorire l'azione coordinata in ambito regionale delle diocesi, degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, delle associazioni ecclesiastiche di settore in materia di beni culturali, con particolare riguardo all'arte sacra, i musei, le biblioteche e gli archivi, per quanto riguarda la documentazione, la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, l'incremento, la formazione e l'informazione.
In relazione all'Intesa 13 settembre 1996, stipulata tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro per i beni culturali e ambientali, la Consulta favorisce la collaborazione tra la Conferenza episcopale regionale, gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali e gli uffici regionali della Pubblica Amministrazione, in ordine alle iniziative riguardanti i beni culturali di proprietà di enti ecclesiastici.


D3. Riferimenti normativi e istituzionali

La Consulta opera facendo riferimento alle Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia, approvate dalla X Assemblea generale della CEI e promulgate il 14 giugno 1974 e agli Orientamenti I beni culturali della Chiesa in Italia, approvati dalla XXXVI Assemblea generale della CEI e promulgati il 9 dicembre 1992.
Nello svolgimento della sua attività, la Consulta si mantiene in collegamento con gli organismi ecclesiastici competenti, a livello regionale, nei settori della liturgia, del turismo e della cultura, con i competenti Uffici e Organismi della Conferenza Episcopale Italiana e della Santa Sede.


D4. Strumenti

Per adempiere ai suoi compiti la Consulta promuove studi, ricerche e pubblicazioni, organizza incontri, convegni, corsi di formazione, seminari di studio e mostre, anche in collaborazione con altri enti e associazioni culturali.


D5. Composizione

Sono membri di diritto della Consulta: l'incaricato regionale per i beni culturali presso la Consulta nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI, un rappresentante per ogni diocesi della Regione ecclesiastica, ... rappresentanti degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica aventi sede nella Regione ecclesiastica, un rappresentante per ciascuna delle associazioni di settore (Associazione Archivistica Ecclesiastica, Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici Italiani, Associazione dei Musei Ecclesiastici Italiani). Possono essere nominati membri eventuali esperti.
I rappresentanti delle diocesi sono nominati dai rispettivi Ordinari; i rappresentanti degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica sono nominati dagli organi competenti della CISM e dell'USMI; i rappresentanti delle associazioni di settore sono nominati dai competenti organi delle rispettive Associazioni.
La nomina degli esperti compete alla Conferenza episcopale regionale.


D6. Presidente e vice presidente

Il Presidente della Consulta è il Vescovo delegato dalla Conferenza episcopale regionale. Il vice presidente della Consulta è l'incaricato regionale per i beni culturali ecclesiastici presso la Consulta nazionale per i beni culturali ecclesiastici.


D7. Riunioni

La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente e nella sede scelta dallo stesso.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti.
A giudizio del Presidente, possono essere invitati alle riunioni eventuali esperti di settore.


D8. Durata

I membri della Consulta durano in carica 5 anni; essi possono essere riconfermati.


D9. Commissioni

Per lo studio di particolari problemi o per l'attuazione di specifiche attività o progetti la Consulta può istituire commissioni di settore o di area territoriale.


D10. Atti rilevanti

Gli atti della Consulta di particolare rilievo ed eventuali dichiarazioni destinate a essere rese pubbliche devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione della Conferenza episcopale regionale.


D11. Mutamenti statutari

Ogni mutamento statutario deve essere deliberato dalla Conferenza episcopale regionale.


D12. Regolamento

La Consulta può darsi un regolamento in conformità al presente statuto.

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