RITO DELLA COMUNIONE FUORI DELLA MESSA E CULTO EUCARISTICO
CAPITOLO
I
I. SANTA COMUNIONE FUORI DELLA MESSA E SACRIFICIO EUCARISTICO
13. Partecipazione perfetta alla celebrazione eucaristica è la comunione sacramentale ricevuta durante la Messa: questo risulta più evidente, per ragione del segno, se i fedeli ricevono il corpo del Signore dopo la comunione del sacerdote e dal medesimo sacrificio[13]. Per la comunione dei fedeli si usi quindi pane di confezione recente, e lo si consacri, di norma, in ogni celebrazione eucaristica.
14. Si devono indurre i fedeli a comunicarsi durante la celebrazione eucaristica. I sacerdoti però non rifiutino di dare la santa
comunione anche fuori della Messa ai fedeli che ne fanno richiesta.[14]
È bene anzi che a quanti sono impediti di partecipare alla celebrazione
eucaristica della comunità, si porti con premura il cibo e il conforto
dell’Eucaristia, perché possano così sentirsi uniti alla comunità stessa, e
sostenuti dall’amore dei fratelli.
15. Si abbia cura di insegnare ai fedeli che anche quando ricevono la comunione fuori della Messa, si uniscono intimamente con il sacrificio in cui si perpetua il sacrificio della croce, e prendono parte a quel sacro convito nel quale, per mezzo della comunione del corpo e sangue del Signore, il popolo di Dio partecipa ai beni del sacrificio pasquale, rinnova il nuovo patto fatto una volta per sempre da Dio con gli uomini nel sangue di Cristo, e nella fede e nella speranza anticipa e prefigura il convito escatologico nel regno del Padre, annunziando la morte del Signore «finché egli venga».[16]
II. TEMPO PER LA SANTA COMUNIONE FUORI DELLA MESSA
16. La santa comunione fuori della Messa si può distribuire in qualsiasi giorno e in qualunque ora del giorno. È bene, però, tenuta presente l’utilità dei fedeli, fissare per la distribuzione della santa comunione un orario determinato, in modo che la sacra celebrazione si possa svolgere in forma piena, con maggior frutto spirituale dei fedeli. Tuttavia: a) il giovedì santo la santa comunione si può distribuire solo durante la Messa; ai malati si può recare in qualunque ora del giorno; b) il venerdì santo, la santa comunione si distribuisce unicamente durante la celebrazione della passione del Signore; ai malati che non possono partecipare a questa celebrazione, si può recare in qualunque ora del giorno; c) il sabato santo, la santa comunione si può dare solo in forma di Viatico.[17]
III. MINISTRO DELLA SANTA COMUNIONE
17. È
compito soprattutto del sacerdote e del diacono amministrare la santa
comunione ai fedeli che ne fanno richiesta.[18]
È quindi per essi un doveroso impegno dedicare a questo ministero del loro
ordine una parte conveniente di tempo, secondo la necessità dei fedeli. Anche
all’accolito debitamente «istituito» è affidato il compito di distribuire come
ministro straordinario la santa comunione, qualora sacerdote e diacono manchino
o siano impediti per malattia, per l’età avanzata o per impegni del ministero
pastorale, o quando il numero dei fedeli che si accostano alla sacra mensa sia
così grande, da far prolungare eccessivamente la Messa o un’altra sacra
celebrazione.[19]
IV. LUOGO PER LA DISTRIBUZIONE DELLA SANTA COMUNIONE
18. Il luogo normale per la distribuzione della santa comunione fuori della Messa è la chiesa o l’oratorio in cui si celebra o si conserva abitualmente l’Eucaristia, o una chiesa, un oratorio o un altro luogo in cui si raccoglie abitualmente la comunità locale per compiervi, alla domenica o in altri giorni, una celebrazione liturgica. Si può tuttavia distribuire la santa comunione anche in altri luoghi, ivi comprese le case private, in caso di malati, di prigionieri o di altri che non possono uscire senza pericolo o senza grande disagio.
V. NORME PARTICOLARI PER LA DISTRIBUZIONE DELLA SANTA COMUNIONE
19. Quando la santa comunione viene distribuita in chiesa o in un oratorio, sull’altare, coperto con una tovaglia, vi si stende sopra un corporale e si accendono due ceri in segno di venerazione e di convito festivo.[21] Si usi anche la patena. Quando la santa comunione viene distribuita in altri luoghi, si prepari un tavolo adatto, coperto di tovaglia; si pensi anche a procurare i ceri.
20. Il ministro della santa comunione, se sacerdote o diacono, indossa camice e stola, o cotta e stola sulla veste talare. Gli altri ministri indossano la veste liturgica eventualmente adottata nella loro regione, o una veste che si addica a questo sacro ministero e sia approvata dall’Ordinario. Le specie eucaristiche per l’amministrazione della comunione fuori della chiesa si rechino in una teca o in un altro contenitore debitamente chiuso; quanto alle vesti e alle altre modalità, si badi che tutto sia conveniente, secondo le varie situazioni e circostanze locali.
21. Nel distribuire la santa comunione, si conservi la consuetudine di deporre la particola del pane consacrato sulla lingua dei comunicandi, consuetudine che poggia su una tradizione plurisecolare. Le Conferenze Episcopali possono tuttavia stabilire, con la debita conferma della Sede Apostolica, che nel territorio di loro competenza la santa comunione si possa distribuire anche deponendo il pane consacrato nelle mani dei fedeli, purché sia evitato ogni pericolo che si affievolisca nei fedeli la venerazione verso l’Eucaristia o si diffondano dottrine errate su di essa.[22] Si deve comunque insegnare ai fedeli che Gesù Cristo è Signore e Salvatore, e che a lui, presente sotto le specie sacramentali, è dovuto lo stesso culto di latria o di adorazione che si deve a Dio.[23] Nell’uno e nell’altro caso, la santa comunione dev’esser distribuita dal ministro competente, che presenta e porge al comunicando la particola di pane consacrato dicendo la formula « Il corpo di Cristo », a cui il fedele risponde «Amen». Quanto alla distribuzione della santa comunione sotto la specie del vino, si osservino scrupolosamente le norme indicate nella Istruzione «Sacramentali Communione» del 29 giugno 1970.[24]
22. I frammenti eventualmente rimasti dopo la comunione, vengano raccolti con rispetto e deposti nella pisside o in un vasetto con acqua. Così pure, se viene amministrata la comunione sotto la specie del vino, il calice o il recipiente usato allo scopo sia lavato con acqua. L’acqua delle abluzioni si beva o si versi in un luogo conveniente.
VI. DISPOSIZIONI PER RICEVERE LA SANTA COMUNIONE
23. L’Eucaristia, che incessantemente ripresenta tra gli uomini il mistero pasquale di Cristo, è fonte di ogni grazia e della remissione dei peccati. Coloro tuttavia che intendono ricevere il corpo del Signore, per aver parte ai frutti del sacramento pasquale, vi si devono accostare con purezza di coscienza e con buone disposizioni spirituali. Perciò la Chiesa prescrive che «nessuno, consapevole di essere in peccato mortale, per quanto si creda contrito, si accosti alla santa Eucaristia, senza premettere la confessione sacramentale».[25] Qualora, per urgente necessità, il comunicando non abbia disponibilità di un confessore, premetta un atto di contrizione perfetta, con il proposito di confessare a suo tempo i singoli peccati mortali, che sul momento è impossibilitato a confessare. Quanto a coloro che sono soliti comunicarsi ogni giorno o frequentemente, è bene che a congrue scadenze, secondo la condizione di ognuno, si accostino al sacramento della penitenza. D’altra parte, i fedeli considerino l’Eucaristia anche come antidoto, per il quale son liberati dalle colpe quotidiane e preservati dai peccati mortali; e sappiano inoltre servirsi debitamente delle parti penitenziali della liturgia, specialmente della liturgia della Messa.[26]
24. Per ricevere il Sacramento, i comunicandi devono essere digiuni da un’ora di cibi solidi e di bevande, fatta eccezione per l’acqua. Il tempo del digiuno eucaristico o dell’astinenza dal cibo e dalle bevande alcooliche viene ridotto a un quarto d’ora circa:
1) per i malati degenti all’ospedale o al loro domicilio, anche se non costretti a letto; 2) per i fedeli avanzati in età, sia nella loro abitazione che in casa di riposo; 3) per i sacerdoti malati, anche se non costretti a degenza, o per quelli anziani, sia che celebrino la Messa o che ricevano la santa comunione; 4) per le persone addette alla cura dei malati o dei vecchi e per i congiunti degli assistiti, che desiderano fare con essi la santa comunione, quando non possono, senza disagio, osservare il digiuno di un ora.[27]
25. L’unione con Cristo, a cui il sacramento stesso è ordinato, si deve estendere e prolungare a tutta la vita cristiana, in modo che i fedeli, contemplando ininterrottamente nella fede il dono ricevuto, sotto la guida dello Spirito Santo, trascorrano la vita di ogni giorno in rendimento di grazie, e producano frutti più abbondanti di carità. E perché permangano più facilmente in questo rendimento di grazie, che in modo eminente è innalzato a Dio nella Messa, si raccomanda a coloro che si sono accostati alla santa comunione, di sostare per qualche tempo in preghiera.[28]
NOTE
[13] Cfr Conc. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, n. 55. [14] Cfr S. Congr. dei Riti, Istr. Eucharisticum mysterium, n. 33a: A.A.S. 59 (1967), pp. 559-560. [15] Cfr S. Congr. dei Riti, Istr. Eucharisticum mysterium, nn. 40-41: A.A.S. 59 (1967), pp. 562-563 [16] Cfr ibidem, n. 3a: l.c., pp. 541-542. [17] Cfr MESSALE ROMANO, ed. tipica it. 1973: Messa vespertina in Cena Domini, p. 131; Celebrazione della Passione del Signore, p. 141, n. 4; Sabato Santo, p. 157. [18] Cfr S. Congr. dei Riti, Istr. Eucharisticum mysterium, n. 31: A.A.S. 59 (1967) pp. 557-558. [19] Cfr PAOLO VI, Lett. apost. Ministeria quaedam, 15 agosto 1972, n. VI: A.A.S. 64 (1972), p. 532. [20] Cfr S. CONGR. PER LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istr. Immensae caritatis, 29 gennaio 1973, 1, I e II: A.A.S. 65 (1973), pp. 265-266. [21] Cfr MESSALE ROMANO, ed. tipica it. 1973: Principi e norme, n. 269. [22] Cfr S. Congr. per il Culto Divino, Istr. Memoriale Domini, 29 maggio 1969: A.A.S. 61 (1969), pp. 541-555. [23] Cfr S. Congr. per la Disciplina dei Sacramenti, Istr. Immensae caritatis, 29 gennaio 1973, n. 4: A.A.S. 65 (1973), p. 270. [24] Cfr n. 6: A.A.S. 62 (1970), pp. 665-666. [25] Cfr Conc. Trid., sessione XIII, Decr. de Eucharistia, 7: DS 1646-1647; ibidem, sessione XIV, Canones de sacramento Poenitentiae, 9: DS 1709; S. Congr. per la dottrina della fede, Normae pastorales circa absolutionem sacramentalem generali modo impertiendam, 16 giugno 1972, proemio e n. VI: A.A.S. 64 (1972), pp. 510 e 512. [26] Cfr S. Congr dei riti, Istr. Eucharisticum mysterium, n. 35: A.A.S. 59 (1967), p. 561. [27] Cfr S. Congr. Per la disciplina dei sacramenti, Istr. Immensae caritatis, 29 gennaio 1973, n. 3: A.A.S. 65 (1973), p. 269. [28] Cfr S. Congr. dei riti, Istr. Eucharisticum mysterium, n. 38: A.A.S. 59 (1967), p. 562.
|